Lo Statuto

Lo Statuto

STATUTO della “PGS P.A. Campilongo”

Corigliano Calabro (CS)

 

ART. 1

Denominazione e sede

E’ costituita una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “P.G.S. Padre Albino Campilongo”.

L’ Associazione ha sede in Calabro alla frazione Scalo Via Provinciale per Schiavonea, presso l’Opera Salesiana Don Bosco.

ART. 2

Scopo
L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti tra gli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.


Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della disciplina degli sports: calcio, pallavolo, basket, calciobalilla e ping pong intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina dello sport calcio, pallavolo, basket, calcio balilla e ping pong, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, della stessa disciplina sportiva indicata. Nella propria sede l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (Cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), nonché agli statuti e ai regolamenti delle Polisportive Giovanili Salesiane e delle Federazioni sportive nazionali, cui l’associazione stessa delibererà d’aderire.
L’associazione s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del Coni, delle Polisportive Giovanili Salesiane e delle Federazioni sportive cui aderirà dovessero adottare a suo carico.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle Polisportive Giovanili Salesiane e delle Federazioni sportive nazionali cui l’associazione aderirà nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

 

ART. 3

Finalità
L’Associazione “P.G.S. Padre Albino Campilongo” persegue finalità educative, culturali, ricreative ed assistenziali allo scopo di:
Concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale dei ragazzi/e e dei giovani valorizzando la loro domanda educativa e la prassi di promozione umanizzante dello sport;
Sviluppare le dimensioni educative-culturali-sociali e politiche dell’ attività sportiva all’interno di un articolato progetto di persona e di società ispirato esplicitamente alla visione cristiana, al sistema preventivo di Don Bosco e agli apporti della tradizione educativa salesiana;
Socializzare nel mondo dell’istruzione e dello sport il valore educativo-culturale-sociale e politico dello sport;
Operare affinché lo sport diventi diritto sociale in una società multietnica;
Assicurare efficaci servizi locali, nazionali e nazionali di promozione, di coordinamento, di informazione e di assistenza a tutti i soci per il proseguimento delle finalità dell’Associazione;
Collaborare con le famiglie e le agenzie educative e sociali;
Promuovere lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e di assunzione e sollecitazione di responsabilità nell’individuare problematiche e risposte condivise;
Sostenere le istituzioni di libero associazionismo sportivo a livello locale e ricercare opportunità di adesioni alle medesime;
Inserire il proprio intervento ed interesse nel più ampio orizzonte politico possibile favorendo contatti e collaborazione con altri settori della cultura, della scuola, del turismo e del tempo libero.
 

ART. 4

Collocazione
L’Associazione “P.G.S. Padre Albino Campilongo”, per la realizzazione delle proprie finalità, si inserisce:
Nel mondo sportivo italiano come Ente di Promozione Sportiva con un suo originale progetto di formazione sportiva ed un coerente programma di attività sportiva.
È aperta alla collaborazione con gli altri Enti di Promozione Sportiva a carattere locale e Nazionale con le Federazioni Sportive Nazionali; e con il CONI, impegnandosi a portare il proprio contributo;
Nel mondo ecclesiale offrendo il proprio progetto educativo-pastorale alle comunità cristiane impegnate nella pastorale giovanile;
Nel mondo salesiano fra le proposte associative offerte ai ragazzi e giovani, in sintonia con le loro esigenze di protagonismo in un processo di socializzazione e di maturazione della loro personalità. Si impegna infine ad una presenza attiva nei centri dove si elabora la politica della gioventù, dello sport, della cultura e del tempo libero e del turismo sociale, e se ne decide la realizzazione.
 

ART.5 

Attività
Per conseguire le suddette finalità, l’Associazione “P.G.S. Padre Albino Campilongo” promuove, coordina e realizza attività specifiche nell’area dello sport ed iniziative culturali, pedagogiche, editoriali ed assistenziali connesse a queste.

In particolare, sul piano operativo, si propone di:
Elaborare piani e programmi di attività da predisporsi da parte degli organi dell’Associazione;
Realizzazione degli orientamenti assunti dagli organi istituzionali dell’Associazione;
Aderire ai programmi di qualificazione, aggiornamento e formazione dei propri operatori sportivi, dei tecnici, degli animatori e degli atleti PGS e predisporre programmi di qualificazione e di aggiornamento per il personale docente di scuole e di istituti;
Assicurare rapporti istituzionali, collegamenti ed eventuali adesioni con organismi operanti nel mondo dello sport;
Rappresentare in modo unitario l’Associazione Nazionale, quale organo periferico c/o l’Amministrazione Pubblica Locale;
Sollecitare iniziative nel campo del tempo libero, anche con interventi unitari di tutti i settori.
L’Associazione potrà in via sussidiaria e meramente strumentale, svolgere prestazioni di servizi per il conseguimento delle finalità istituzionali proprie.

ART.6

Volontariato
Nel suo progetto l’Associazione “P.G.S. Padre Albino Campilongo” si impegna, alla promozione del volontariato nel servizio educativo sportivo:
Riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
Curandone la professionalità, lo stile educativo dell’animazione, la spiritualità giovanile come motivazione e la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco. Intende egualmente coinvolgere, per il loro ruolo di collaborazione educativa, i genitori degli associati.
Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito, con il rimborso delle spese sostenute.

ART.7

Itinerario Educativo – Sportivo
Nel programma di formazione sportiva l’Associazione “PGS Padre Albino Campilongo” è attenta alle esigenze delle varie tappe dell’età evolutiva; predispone, quindi, un itinerario educativo che parte dalla formazione di base ludico – motoria, avvia alla formazione presportiva e realizza esperienze sportive specifiche, anche agonistiche, secondo indicazioni del CONI, finalizzate alla maturazione globale della personalità. È aperta a servizi sportivi differenziati in risposta alle esigenze del territorio. In particolare e fra gli altri: sport per tutti, progetti territoriali, sport a scuola.

 

ART. 8 – COLLEGAMENTO CON GLI ENTI PROMOTORI

 

L’Associazione “P.G.S. Padre Albino Campilongo” riconosce e valorizza nella propria struttura associativa il ruolo del Enti Promotori CNOS e CIOFS, che nominano propri Delegati/e con il compito di garantire l’orientamento dell’Associazione all'interno del Progetto Educativo pastorale Salesiano e di assicurare il collegamento tra l'Associazione e gli Enti Promotori.

 

Articolo 9

 

Durata

 

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

 

 

Articolo 10

 

Domanda di ammissione

 
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa e tesseramento all’Ente P.G.S.
Viene espressamente  escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Possono far parte dell’associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Ai fini sportivi per irreprensibile condotta si deve intendere a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva. In ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione e subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne le stesse dovranno essere contro firmate dall’esercente potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
 

 

 

Articolo 11

 

Diritti dei soci

 
Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.
La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
 

Articolo 12

 

Decadenza dei soci

 
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
dimissioni volontarie
morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
scioglimento dell’associazione ai sensi dell’articolo 25 del presente statuto.
Il provvedimento di radiazione di cui al precedente punto, assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
               Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
L’associato radiato non può essere più riammesso.
 

 

Articolo 13

 

Organi

 

Gli organi sociali sono:
l’assemblea dei soci;
il presidente;
il consiglio direttivo.
 

 

 

 

Articolo 14

 

Funzionamento dell’assemblea

 
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e  Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario.
 

 

 

Articolo 15

 

Diritti di partecipazione

 
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
 


Articolo 16

 

Assemblea ordinaria

 
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto e per l’esame del bilancio preventivo.
Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
L’assemblea elegge ogni quattro anni il Consiglio direttivo dell’Associazione.

 

 

Articolo 17

 

Validità assembleare

 
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
 

 

 

Articolo 18

 

assemblea straordinaria

 
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax e telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.


 

Articolo 19

 

Consiglio direttivo

 
Il consiglio direttivo è composto da cinque consiglieri eletti dall’assemblea. Il consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il presidente ed il vicepresidente e nomina il segretario, il tesoriere e il direttore tecnico. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla P.G.S. che svolgano attività nell’ambito della stessa disciplina ovvero che siano affiliate nella medesime Federazione sportiva nazionale, non abbiamo riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del CONI e o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del presidente è determinante.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
 

 

Articolo 20

 

Dimissioni

 
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di consigliere e non eletto. In caso di impossibilità a procedere in tal senso, il consiglio proseguirà carente de suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimenti del presidente dell’associazione, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla elezione del nuovo presidente che dovrà aver luogo al primo consiglio direttivo utile.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per l’elezione del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e al direttivo decaduto.
 

 

Articolo 21

 

Convocazione direttivo

 

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

 

 

Articolo 22

 

Compiti del consiglio direttivo

 

Sono compiti del consiglio direttivo:
Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
Redigere il bilancio preventivo e il rendiconto da sottoporre all’assemblea;
Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all’art. 8, comma 2;
Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
 

 


Articolo 23

 

Il presidente

 

Il presidente è il legale rappresentante dell’associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.

 

 

Articolo 24

 

Il vicepresidente

 

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

 

Articolo 25

 

Il segretario, il tesoriere, il direttore sportivo

 

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali della riunione, attende alla corrispondenza.

Il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Il direttore sportivo coordina le attività sportive programmate dagli organi associativi e cura, in particolar modo, il settore tecnico dell’associazione.

 

 

Articolo 26

 

Il rendiconto

 
Il consiglio direttivo redige il rendiconto annuale dell’associazione, nonché il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione assembleare.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.
 

 

 

 

Articolo 27

 

Anno sociale

 

L’anno sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto, mentre l’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

 

 


Articolo 28

 

Patrimonio

 

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

 
 

Articolo 29

 

Sezioni

 

L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

 

Articolo 30

 

Clausola compromissoria

 

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall’ente P.G.S..

 

 

Articolo 31

 

Scioglimento

 
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dell’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata dal almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
 
 

Articolo 32

 

Norma di rinvio

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme civilistiche e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della P.G.S. a cui l’associazione è affiliata.

Informazioni

A.S.D. Polisportiva Giovanile Salesiana

Via Provinciale 102/A 

87064 Corigliano Rossano (CS)

Responsabile contro abusi

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA P.G.S. PADRE ALBINO CAMPILONGO è don RAFFAELE NAPOLITANO, presidente dell'Associazione

Nominato In data 20 gennaio 2025

Rif. Numero Pratica:

UAF-2025-04050 depositata in data 22/01/2025

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